Ai sensi dell'art. 19, par. 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale «sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni [dell'Unione]». I relativi procedimenti, disciplinati dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e comunemente designati con l'espressione «rinvio pregiudiziale», possono (o debbono) essere attivati su domanda di una giurisdizione di uno degli Stati membri. Nelle parole della Corte di giustizia, il rinvio pregiudiziale è «la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati», che permette all’ordinamento dell’Unione di mantenere la propria autonomia e peculiarità. Per la Corte costituzionale italiana, il rinvio pregiudiziale «concorre ad assicurare e rafforzare [quel]l’architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali», ovvero il primato stesso del diritto dell’Unione. La rilevanza del rinvio pregiudiziale, dunque, lungi dall’esaurirsi nel perimetro dei profili squisitamente “comunitari”, investe il sistema giuridico nazionale nella sua interezza. Esso costituisce il meccanismo che ha permesso, e tutt’ora permette, di sancire i più importanti principi dell’ordinamento dell’Unione europea, nonché di tutelare i diritti dei singoli attraverso un continuo adattamento e dialogo tra le legislazioni nazionali e quella dell'Unione europea. A dimostrazione del suo rilievo “sistemico”, la dottrina è arrivata a definire il rinvio pregiudiziale una «procedura di infrazione dei cittadini», «un élément sacro-saint de l’héritage juridique européen», nel contempo però non esitando a considerarlo «victime de son succès», alla luce delle tensioni di cui la sua proposizione è sovente espressione, tensioni che vengono ora superate e sopite, ora acuite ed accentuate, dalle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia per rispondere ai quesiti che i giudici nazionali le sottopongono. Si dice che la Corte di giustizia temesse che la procedura pregiudiziale – nata sulla scorta di diversi modelli, ma certamente su forte impulso della delegazione diplomatica italiana, almeno con riguardo al rinvio interpretativo – potesse risolversi in un fallimento, rimanendo sostanzialmente disapplicata; e che il timore fosse così forte e sentito che il deposito del primo quesito, proposto da un giudice olandese nel 1961, fu festeggiato commissionando l'acquisto di una cassa di champagne. Vero o falso che sia l’aneddoto, quel che è certo è che, da allora, il contenzioso pregiudiziale non si è più fermato, con oltre 11.000 procedimenti complessivamente instaurati su iniziativa di giudici appartenenti a tutti gli Stati membri dell’Unione (di cui più di 1.400 promossi da giudici italiani), costituenti attualmente il 67% del carico di lavoro della Corte di giustizia.